Esenzione fringe benefit fino a € 3.000 per lavoratori con figli a carico – D.L. 48/2023 (Decreto Lavoro) – chiarimenti Agenzia delle Entrate circolare 23/E del 1° agosto 2023. Come anticipato con nostra NL n. 29 del 7 luglio scorso, il D.L. 48/2023 (convertito in L. 85/2023) all’art. 40 prevede, solo per l’anno 2023 ed esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti/assimilati con figli fiscalmente a carico, un innalzamento a € 3.000 del limite di esenzione dei fringe benefit previsti dall’art. 51, co. 3 del TUIR, ed includendo nei fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche. In allegato sintesi e Circ. AGE. I format per le dichiarazioni dei lavoratori sono disponibili per i clienti di studio.