Ai sensi dell’articolo 18 del T.U. Sicurezza, come modificato dal D. LGS. 106/2009, i datori di lavoro devono comunicare in via telematica all’INAIL i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza (RLS). Tale adempimento è necessario solo in caso di nuova nomina o designazione, e non più con cadenza annuale, a differenza di quanto previsto nella prima formulazione della norma. In allegato sintesi.

10.05.2024-Newsletter-26-2024-Comunicazione-RLS.pdf 