Come ormai consuetudine, viene a scadenza con la fine del mese di giugno prossimo l’obbligo contributivo relativo alle ferie residue al 31.12.2023 e non ancora godute alla medesima data del 30.6.2025.
Tuttavia, è consentito lo slittamento del termine al 31 luglio 2025, scalando anche le ferie fruite in tale mese.
In sostanza, sulle ferie non godute entro il 18mo mese successivo alla fine dell’anno di maturazione (o altro termine previsto dai CCNL) è dovuta l’ordinaria contribuzione INPS. Riportiamo schematicamente e sinteticamente le logiche che regolano l’argomento, già noto dall’anno 2002.
25 Marzo 2025
25.03.2025 – Newsletter 16-2025 – contribuzione su ferie non fruite
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