Con la presente si ricorda che i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro (o committente) a Fondi di previdenza complementare sono deducibili dal reddito del lavoratore, quindi:
· la quota c/ditta non aumenta l’imponibile fiscale,
· la quota c/dipendente diminuisce l’imponibile fiscale
· nel limite massimo annuo di euro 5.164,57.
Una maggiore deduzione è prevista in favore dei lavoratori con prima occupazione a decorrere dal 1° gennaio 2007 che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbiano versato contributi per un importo inferiore ad euro 25.822,85 (che rappresenta il massimo deducibile per tale periodo, ossia il plafond teorico di euro 5.164,57 per 5 anni).
Segue …

17.09.2019-approfondimento-34-2019-Previdenza-complementare-contributi-non-dedotti.pdf