L’art. 11 del Reg. 883/2004 stabilisce, in via generale, per i lavoratori subordinati, il principio di territorialità che comporta l’obbligo di assicurare gli stessi secondo la normativa previdenziale del Paese in cui viene svolta l’attività.
Dal 1.5.2010, i nuovi Regolamenti U.E. 833/2004 e 987-988/2009, in deroga al principio della territorialità, prevedono che un lavoratore che presta temporaneamente attività in uno Stato UE diverso da quello di provenienza (distacco/trasferta), può mantenere il regime previdenziale del paese di provenienza per un periodo massimo di 24 mesi, tramite il rilascio del Modello A1.
Il fine è quello di tutelare i lavoratori evitando un’eccessiva frammentazione delle posizioni contributive in più Paesi.
Il Modello A1 è quindi indispensabile per mantenere le coperture assicurative in Italia, pertanto deve accompagnare il lavoratore durante il periodo di lavoro all’estero.
Il lavoratore è tenuto a presentarlo tutte le volte in cui l’Ente del paese ospitante lo richiede.
Nuovo canale telematico
Premesso quanto sopra, segnaliamo che con circolare 86/2019, l’INPS ha comunicato un nuovo canale telematico per richiedere il Modello A1 per i lavoratori subordinati distaccati/in trasferta (Art. 12 par. 1 Reg. CE 883/2004). Le nuove modalità telematiche saranno obbligatorie con decorrenza dal 1/9/2019.

25.07.2019-approfondimento-28-2019-Distacchi-Trasferte-UE-Procedura-telematica-modello-A1-1.pdf