Come noto, i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 2222 C.C. e gli incaricati alle vendite a domicilio, a decorrere dall’1.1.2004, sono tenuti all’iscrizione nella Gestione Separata presso l’INPS, qualora il reddito annuo derivante da tali attività superi i 5.000 euro (art. 44, comma 2, L. 326/2003).
La norma stabilisce, inoltre, che per la contribuzione si applichino le “modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata”. In allegato, sintesi della disciplina applicabile.
12 Dicembre 2025

4.12.2025-Newsletter-44-2025-Lavoratori-autonomi-occasionali-superamento-dei-5.000-annui-di-compensi.pdf 