Come noto i contributi di assistenza sanitaria (ad esempio FASI, EST, ecc….) versati a enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali in conformità a disposizioni di contratto, accordo o regolamento aziendale, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per un importo non superiore a euro 3.615,20.
Per l’applicazione del predetto beneficio occorre verificare se risultano osservate le disposizioni previste dal D.M. 31.3.2008 e dal decreto 27.10.2009 attuativo, cioè se il fondo è iscritto nell’apposita anagrafe e/o ha rinnovato l’iscrizione e se opera negli ambiti definiti dai citati decreti. Come detto le condizioni che determinano la deducibilità dei contributi versati ai fondi devono essere confermate negli anni, pertanto, si propone di seguito
un esame dei principali fondi con riferimento alla deducibilità 2020.
17 Febbraio 2020
16.02.2020 approfondimento 09-2020 Deducibilità 2020 Fondi Assistenza Sanitaria

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