Come noto, i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 2222 C.C. e gli incaricati alle vendite a domicilio, a decorrere dall’1.1.2004, sono tenuti all’iscrizione nella Gestione Separata presso l’INPS, qualora il reddito annuo derivante da tali attività superi i 5.000 euro (art. 44, comma 2, L. 326/2003). Nella NL approfondiamo la gestione di queste collaborazioni in particolare per le verifiche di fine anno.
7 Dicembre 2020
7.12.2020 – Newsletter 68-2020 Lavoro autonomo occasionale

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